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Limite di copertura. Il limite di copertura del Fondo è di 103.291,38 euro e si intende per depositante e per istituto di credito.
Procedure di recupero. Entro i primi 3 mesi dall'inizio della liquidazione coatta amministrativa della banca (prorogabili a un periodo non superiore a 9 mesi) sono rimborsati 20mila euro. Il resto viene restituita, entro il limite di 103.291,38 euro in base ai tempi della liquidazione stabilita dai liquidatori. Si recupera fino a un massimo di 103.291,38 euro per depositante. La liquidazione coatta amministrativa di una banca è regolamentata dal Titolo VI sezione III del Testo unico bancario. La liquidazione viene effettuata dal liquidatore su decreto del ministero del Tesoro, in attuazione di una proposta della Banca d'Italia. Entro un mese dalla nomina il liquidatore deve notificare con raccomandata con ricevuta di ritorno a ogni creditore le somme risultanti a credito che emergono dai documenti contabili della banca. Entro 15 giorni i creditori possono presentare reclami ai commissari.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione i creditori che non hanno ricevuto comunicazione devono fare richiesta al liquidatore (con raccomandata con ricevuta di ritorno) per il riconoscimento dei propri crediti, presentando documenti che attestino l'esistenza, la natura e l'ammontare dei loro diritti. Il liquidatore entro 30 giorni dalla scadenza del termine precedente presenta alla Banca d'Italia sia la lista dei creditori aventi diritto, con indicato l'importo da rimborsare, sia la lista dei creditori le cui richieste di rimborso sono state respinte. Nello stesso limite di tempo il liquidatore deposita nella cancelleria del tribunale dove la banca ha sede legale gli elenchi dei creditori e dei soggetti ai quali viene negato il riconoscimento del reclamo. I commissari comunicano a coloro cui è stato negato in tutto o in parte il reclamo la decisione presa. I clienti che hanno diritto alla restituzione degli strumenti finanziari sono iscritti in una apposita sezione dello stato passivo che diventa esecutivo.